Strisce blu, il Tar dà ragione al Comune: respinto su tutta la linea il ricorso di Nord Ovest Parcheggi

La complessa e tesa partita sulle strisce blu cittadine segna un punto decisivo a favore dell’amministrazione comunale. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con una sentenza pubblicata oggi, ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti presentati da Nord Ovest Parcheggi contro il comune di Novara. La società concessionaria chiedeva l’annullamento dei provvedimenti con cui il dirigente del servizio Mobilità aveva rigettato le ipotesi di riequilibrio del Piano Economico-Finanziario e le proposte di modifica della convenzione, pretendendo una rideterminazione al ribasso del canone minimo da versare alle casse comunali.

Al centro della contesa c’era la lamentata riduzione degli incassi da parte del gestore privato. Nord Ovest Parcheggi aveva motivato le proprie richieste di “sconto” adducendo una serie di cause, tra cui un presunto drastico calo della domanda dovuto al maggiore ricorso allo smart working nel post-pandemia, l’aumento dei costi energetici legati al conflitto russo-ucraino, l’incremento delle esenzioni per i veicoli ecologici e per i residenti, oltre alle agevolazioni per i lavoratori del centro. Per i giudici amministrativi, tuttavia, queste argomentazioni non sono sufficienti per alterare i patti sottoscritti e scaricare il mancato guadagno sull’ente pubblico.

Il Tar ha smontato punto per punto le tesi della società, ricordando innanzitutto un principio cardine: le fluttuazioni della domanda fanno parte dell’ineliminabile rischio operativo che grava sul concessionario. Affinché si possa modificare un contratto in corso, servono eventi eccezionali e imprevedibili. I giudici hanno rilevato che lo smart working, pur accelerato dalla pandemia, rappresenta ormai un’evoluzione tecnologica e organizzativa del lavoro, di per sé non inquadrabile come evento straordinario in grado di alterare unilateralmente la concessione. Anche la motivazione legata ai costi del carburante è stata respinta: le statistiche energetiche dimostrano che l’aumento del prezzo della benzina nel biennio 2022-2023 è stato del 3%, un incremento sensibilmente inferiore rispetto a quello del 10,8% registrato tra il 2016 e il 2018. Modificare oggi le regole del canone significherebbe peraltro alterare l’offerta economica presentata in sede di gara, con effetti distorsivi sulla concorrenza.

I magistrati si sono poi concentrati sulla questione dei permessi. Il Tar ha evidenziato come il contratto fosse già stato prorogato di otto anni nel 2020 proprio per compensare l’incremento dei veicoli ecologici esentati e dei permessi gratuiti per i residenti. Di conseguenza, la società non può oggi utilizzare quegli stessi argomenti per chiedere un ulteriore riequilibrio. Discorso analogo per lo sconto del 50% sugli abbonamenti dei lavoratori: essendo stato introdotto con una delibera di giunta già nel 2015, tale elemento era ampiamente noto e integrato nel quadro economico al momento della rinegoziazione e della proroga firmata nel 2020, non potendo quindi essere qualificato come un “nuovo meccanismo tariffario” imprevedibile.

La sentenza, che ha compensato le spese di lite tra le parti, blinda così l’operato degli uffici comunali e chiude il contenzioso amministrativo. Sullo sfondo resta ora il dibattito prettamente politico sul futuro della sosta a pagamento a Novara, un tema rovente che aveva già visto le opposizioni attaccare duramente la giunta, in attesa di capire se la gestione passerà effettivamente sotto il controllo della ex municipalizzata Sun.

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Immagine di Luca Galuppini

Luca Galuppini

25 anni, laureato con lode in Politics, Philosophy and Public Affairs all'Università degli Studi di Milano, lavora come addetto stampa.