A cinquant’anni dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti, la Corte d’Assise di Como ha depositato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 4 febbraio. Un documento corposo che dalla pagina 204 in avanti affronta la valutazione giuridica delle prove, il peso delle dichiarazioni rese negli anni dagli imputati e dai collaboratori di giustizia, fino ad arrivare alla distinzione tra le posizioni di Demetrio Latella, Giuseppe Calabrò e Antonio Talia.
La Corte sceglie anzitutto un’impostazione rigorosamente garantista sul piano probatorio. Pur acquisendo agli atti precedenti sentenze relative ad altri sequestri di persona, i giudici chiariscono espressamente di non voler utilizzare eventuali assoluzioni pregresse come elementi sintomatici di una “propensione criminale” degli imputati. Secondo la motivazione, una sentenza assolutoria non può trasformarsi indirettamente in prova di colpevolezza in un diverso processo, soprattutto in un giudizio che deve fondarsi esclusivamente su prove acquisite nel contraddittorio e valutate oltre ogni ragionevole dubbio.
Uno dei passaggi centrali riguarda gli interrogatori resi da Demetrio Latella dopo l’identificazione della sua impronta digitale all’interno della Mini Minor sulla quale viaggiava Cristina Mazzotti la notte del rapimento. La Corte ricostruisce tre distinti momenti dichiarativi, tra il 2007 e il 2022, evidenziando come le dichiarazioni dell’imputato siano state valutate non isolatamente, ma nel loro sviluppo temporale e in rapporto agli altri elementi raccolti nel processo.
La sentenza attribuisce particolare rilievo all’accertamento dattiloscopico eseguito tramite sistema AFIS, definito “scientificamente inoppugnabile”. Secondo la Corte, la compatibilità dell’impronta con il pollice destro di Latella – fondata su 22 minuzie coincidenti, ben oltre le 16 richieste – costituisce prova certa della sua presenza sull’auto durante la fase esecutiva del sequestro.
Da qui prende forma l’analisi delle chiamate in correità, dei riconoscimenti fotografici e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra cui Angelo Epaminonda e Saverio Morabito, oltre ai memoriali di Giuliano Angelini e alla lettera di Gaetano Achille. La Corte dedica un intero segmento motivazionale al “regime probatorio delle dichiarazioni non etero-accusatorie”, chiarendo che tali contributi non possono essere letti autonomamente come prove decisive, ma devono essere verificati attraverso convergenze esterne e riscontri indipendenti.
Nel ragionamento della Corte emerge una distinzione netta tra il quadro probatorio relativo a Latella e Calabrò e quello riferito ad Antonio Talia. Per i primi due imputati, i giudici ritengono che il complesso degli elementi – riconoscimenti testimoniali, impronta digitale, dichiarazioni convergenti e collegamenti con il contesto criminale – superi la soglia del ragionevole dubbio. Diversa, invece, la valutazione sulla posizione di Talia.
La sentenza sottolinea come il nodo centrale riguardasse l’identificazione del conducente della Fiat 125 che bloccò la Mini Minor durante il sequestro. Nei primi anni successivi ai fatti, sia Carlo Galli sia Emanuela Luisari avevano indicato Giuseppe Milan come guidatore dell’auto. Solo molti anni dopo, nel 2008, Galli arrivò a ipotizzare che il conducente potesse essere Talia, ritenendo di avere confuso i due soggetti. Tuttavia, quella ricostruzione non ha mantenuto nel tempo sufficiente stabilità probatoria.
La Corte osserva infatti che, nel dibattimento celebrato a Como, Galli non ha più reiterato quel riconoscimento con la stessa fermezza, mentre Luisari non ha mai identificato positivamente Talia, continuando piuttosto a collocare il proprio ricordo nella figura di Milan. Secondo i giudici, la somiglianza fisica tra Milan e Talia rende plausibile uno “slittamento mnemonico”, ma proprio questa ambiguità impedisce di superare il livello del dubbio ragionevole richiesto nel processo penale.
Per questo motivo, mentre nei confronti di Latella e Calabrò la Corte ritiene raggiunta la prova della partecipazione al sequestro e all’omicidio di Cristina Mazzotti, per Antonio Talia dispone l’assoluzione ai sensi dell’articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, formula che interviene quando la prova della colpevolezza risulta insufficiente o contraddittoria.
Sul piano giuridico, la sentenza affronta poi uno dei nodi più delicati dell’intero procedimento: la qualificazione del fatto. La Corte opera una “scissione del reato complesso”, distinguendo il sequestro di persona dall’omicidio aggravato. Da questa impostazione deriva la declaratoria di prescrizione del sequestro a scopo di estorsione, mentre resta perseguibile e viene contestato l’omicidio aggravato, rispetto al quale i giudici ritengono configurato il concorso pieno ex art. 110 c.p. e non il concorso anomalo previsto dall’art. 116. La Corte conclude quindi riconoscendo la responsabilità penale di Demetrio Latella e Giuseppe Calabrò per l’omicidio di Cristina Mazzotti, aggravato dalla crudeltà e dalla partecipazione di più persone, delineando un impianto motivazionale che si fonda su una valutazione progressiva, integrata e coerente dell’intero materiale probatorio raccolto nel corso di oltre mezzo secolo di indagini e processi.







