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Inadempienza obbligo vaccinale Covid-19: le indicazioni diramate dall’Asl

l Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali contro il Covid.19, una "Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio"

Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti che non risultano in regola con gli obblighi vaccinali contro il Covid.19, una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 €.

I destinatari del procedimento sanzionatorio sono:

  • esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
  • lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie;
  • personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui  alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.

e che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i soggetti hanno a disposizione 10 giorni di tempo per:

  • trasmettere all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel caso specifico all’Asl Novara  – esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria da inoltrare alla casella di posta elettronica: sisp.nov@asl.novara.it; -, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
  • dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del  portale “Agenzia Entrate Riscossioni – Cittadini e Imprese”.

La documentazione che il soggetto può inviare all’ASL ai fini della valutazione del suo caso consiste esclusivamente in:

  • certificazione di avvenuta vaccinazione alla data precedente al 1°  febbraio 2022;
  • certificazione di esenzione dalla vaccinazione valido alla data del 1°  febbraio 2022;
  • certificazione di positività al Covid-19 con data del primo tampone positivo successiva al 2 novembre 2021;
  • certificazione da cui risulti la motivazione assoluta ed oggettiva (rilevante ai fini sanitari) che ha impedito l’effettuazione della vaccinazione nell’intero periodo intercorrente tra l’emanazione del Decreto-Legge 7 gennaio 2022 e il termine del 31 gennaio 2022

Si precisa che l’Asl può valutare solo la presenza di motivazioni di carattere sanitario che impongono l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale ovvero la presenza di motivazioni assolute ed oggettive che ne rendono impossibile l’adempimento sulla base della documentazione presentata; non possono essere accolte motivazioni di carattere etico, religioso od opinioni personali; sono stati forniti in proposito chiarimenti scritti sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che da parte della Regione Piemonte.

L’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione è tenuta soltanto ad attestare direttamente per via telematica all’Agente della riscossione l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi; senza obblighi di comunicazione diretta ai destinatari del procedimento sanzionatorio.

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