Per capire davvero che cosa dice la sentenza del Tar Piemonte sul polo logistico di Pernate bisogna seguire il metodo scelto dallo stesso tribunale: ricostruire prima l’intera filiera del progetto, poi esaminare uno per uno i cinque ricorsi presentati lungo il percorso, distinguendo i passaggi che il giudice considera legittimi da quello che invece ha fermato l’iter, cioè il no del Comune di Galliate. È questa, in fondo, la chiave della decisione: per il Tar il progetto, nella sua impostazione urbanistica e procedurale, regge; a cadere è invece la delibera con cui Galliate, in qualità di Comune contermine, aveva deciso di non approvare l’accordo di pianificazione, provocando l’attuale stallo.
Il primo passaggio ricostruito dalla sentenza è il quadro generale in cui nasce l’intervento. Il contenzioso riguarda lo sviluppo dell’area interportuale di Novara, con un progetto presentato congiuntamente da Cim e Develog: da un lato gli interventi sul comparto T3a (Cim), riferiti al potenziamento del terminale e delle connessioni esistenti; dall’altro, nel comparto T3b (Develog), la realizzazione del nuovo polo logistico, articolato in quattro magazzini per oltre 242 mila metri quadrati coperti, più piazzali, stalli per tir e servizi, su un’area di circa un milione di metri quadrati. Il Tar richiama anche il contesto urbanistico: l’area è inserita dal piano regolatore di Novara nell’ambito T3, destinato a «centro di interscambio», e l’articolo 18.3 delle norme tecniche stabilisce una scansione precisa: prima il piano strategico di sviluppo industriale, poi l’accordo di pianificazione tra Regione, Provincia, Comune di Novara e comuni contermini, infine lo strumento urbanistico esecutivo. È dentro questa sequenza che va letta tutta la vicenda.
Da qui parte la cronologia. Il piano strategico viene presentato da Cim e Develog il 24 gennaio 2023 e approvato dalla giunta di Novara il 31 gennaio dello stesso anno. Seguono i tavoli tecnici tra Regione Piemonte, Provincia di Novara, Comune di Novara e Comune di Galliate; quindi arrivano gli atti di approvazione dello schema di accordo di pianificazione da parte di Regione, Provincia e Comune di Novara. Il punto di rottura arriva il 30 ottobre 2024, quando il consiglio comunale di Galliate decide di non approvare l’accordo, determinando quello che la sentenza definisce espressamente «l’attuale arresto procedimentale». In mezzo si innestano i vari ricorsi: tre delle associazioni ambientaliste (Legambiente, I Fontanili e Pro Natura), società agricola Uglietti e dei residenti contro il progetto e due depositati distintamente dai proprietari dei terreni e da Develog contro il no di Galliate.
Il primo fronte esaminato dal Tar è quello dei ricorsi ambientalisti e dei cittadini contro la delibera di Novara che aveva approvato il piano strategico. Le contestazioni, riassunte dalla sentenza, sono essenzialmente tre: la prima: Develog non sarebbe stata legittimata a presentare e attuare il progetto, perché l’atto di indirizzo del 2011 sul nodo logistico di Novara avrebbe attribuito questo ruolo a Cim; la seconda: il nuovo polo logistico sarebbe incompatibile con il piano regolatore, che in quell’area ammetterebbe solo attività connesse alla movimentazione merci e all’intermodalità; la terza: il piano sarebbe in contrasto con i vincoli ambientali, paesaggistici e con la tutela del suolo agricolo richiamata dagli strumenti sovracomunali.
Su questo primo blocco il Tar prende una posizione netta: quanto alla legittimazione di Develog, il tribunale respinge la tesi dei ricorrenti. La sentenza osserva che il piano strategico è stato presentato congiuntamente da Cim e Develog e che offre una visione integrata degli interventi sui comparti T3a e T3b, anche sulla base di un protocollo d’intesa tra le due società per lo sviluppo di un polo di interscambio integrato. Il fatto che Develog sia il soggetto attuatore sul T3b, secondo il Tar, non fa venir meno né l’unitarietà del piano né la sua riferibilità anche a Cim, in coerenza con l’atto di indirizzo del 2011, offrendo «una visione integrata degli interventi» e restando «riferibile anche a Cim». È uno dei passaggi centrali della sentenza, perché chiude alla radice uno dei principali argomenti contro il progetto.
Il secondo nodo è urbanistico. Qui i ricorrenti sostenevano che il progetto Develog fosse «logistica autonoma» e non intermodale, dunque incompatibile con la disciplina del comparto e bisognoso di una variante strutturale al piano regolatore. Anche su questo punto il Tar boccia le censure. La sentenza, richiamata più avanti anche nei ricorsi successivi, afferma la conformità urbanistica del progetto e la conseguente non necessità di una previa variante strutturale al Prg del comune di Novara. Non solo: il tribunale sottolinea che il comune di Novara ha partecipato attivamente ai tavoli tecnici e che la delibera con cui ha approvato lo schema di accordo di pianificazione contiene una motivazione specifica e adeguata proprio sulla conformità della proposta al piano vigente. In altre parole, per il Tar non c’è stato nessun «appiattimento» della giunta novarese sulla linea regionale, ma una valutazione autonoma e motivata.
Anche il terzo blocco di contestazioni, quello ambientale e paesaggistico, viene respinto. La sentenza è chiara nel ritenere infondato il contrasto dedotto dai ricorrenti con gli strumenti pianificatori sovracomunali. Quando, più avanti, il Tar affronta le stesse obiezioni riprese dal comune di Galliate, ribadisce che il progetto è compatibile non solo con la disciplina comunale, ma anche con gli strumenti pianificatori sovracomunali, che contengono disposizioni espresse e specifiche proprio sull’interporto di Novara. Da qui una conclusione “politicamente” molto rilevante: le tematiche ambientali, paesaggistiche e idrauliche sollevate dagli oppositori non vengono considerate dal tribunale un limite assoluto e insuperabile tale da travolgere il progetto in questa fase. Semmai, eventuali profili tecnici e valutativi dovranno essere affrontati nei passaggi successivi dell’iter.
Il Tar passa poi al secondo livello del procedimento: gli atti con cui Regione, Provincia e Comune di Novara hanno approvato lo schema di accordo di pianificazione. Anche qui le contestazioni erano numerose: violazione dell’atto di indirizzo del 2011, mancanza di documenti necessari, assenza di legittimazione di Develog, necessità di variante urbanistica, contrasti con i piani regionali e provinciali, illegittimità della scelta del piano particolareggiato di iniziativa pubblica e, per Novara, persino incompetenza della giunta rispetto al consiglio comunale. Ma il tribunale respinge nel complesso anche questo fronte. Lo fa confermando le proprie valutazioni già espresse sul piano strategico: Develog può stare nel progetto, non serve una variante strutturale e la conformità urbanistica è stata adeguatamente motivata. Anche il ricorso autonomo della società agricola Uglietti viene giudicato infondato. La sentenza, in sostanza, considera regolari i passaggi con cui Novara, Provincia e Regione hanno fatto avanzare l’iter fino alla predisposizione dell’accordo.
A questo punto la sentenza arriva al vero snodo politico-amministrativo della vicenda: il no di Galliate. È qui che il Tar cambia verso. I ricorsi dei proprietari dei terreni del comparto T3b e quello di Develog contro la delibera del consiglio comunale galliatese vengono infatti accolti, nei limiti indicati dal tribunale. La formula è importante: il Tar annulla la delibera con cui Galliate aveva deciso di non approvare lo schema di accordo di pianificazione, ma respinge la domanda con cui i ricorrenti chiedevano di dichiarare non necessaria la partecipazione del comune di Galliate all’accordo. Significa che Galliate resta dentro il procedimento, ma il suo no, così come è stato espresso, non regge.
Perché secondo il Tar? La sentenza lo dice in modo piuttosto severo. Il principio richiamato è quello della leale collaborazione istituzionale. Secondo il Tar, l’accordo di pianificazione non è una sede in cui gli enti possono partecipare ai tavoli tecnici senza assumere una posizione vera e poi far emergere ex post, al momento finale, un dissenso capace di bloccare tutto. L’articolo 1.5 delle norme del piano territoriale provinciale, ricorda la sentenza, impone che ogni amministrazione partecipi con un rappresentante legittimato a esprimere in quella sede valutazioni, volontà e impegni definitivi e vincolanti: gli enti devono cioè esprimere «valutazioni, volontà e impegni definitivi e vincolanti» già nella fase dei tavoli tecnici e non solo alla fine del procedimento. Da qui la conclusione: Galliate avrebbe dovuto far emergere nei tavoli tecnici le proprie criticità, consentendo un confronto e la ricerca di soluzioni, non limitarsi a tirare il freno alla fine del percorso.
Il tribunale entra poi anche nel merito delle motivazioni addotte da Galliate e le giudica non idonee a sostenere il diniego. Sul consumo di suolo e sulla presunta incompatibilità con gli strumenti urbanistici e paesaggistici, il Tar osserva che tali rilievi sono già stati confutati nell’esame dei ricorsi precedenti e ribadisce la compatibilità del progetto con la disciplina comunale e con quella sovracomunale. In sostanza, Galliate non poteva fondare il proprio no su argomenti che, secondo il tribunale, non trovano riscontro nella cornice pianificatoria vigente e che erano già stati valutati dagli enti competenti, cioè Novara, Provincia e Regione, tutti favorevoli allo schema di accordo.
Non passa neppure la contestazione relativa all’impatto ambientale, alla salute pubblica e alla viabilità, almeno nei termini in cui Galliate l’ha costruita. I ricorrenti avevano sostenuto che questi rilievi fossero generici, in parte rimessi a fasi successive della valutazione e comunque supportati da una relazione arrivata dopo la chiusura dei tavoli tecnici. Il Tar, nel considerare fondati i motivi contro la delibera galliatese, accoglie di fatto questa impostazione: il dissenso del Comune viene ritenuto non adeguatamente collocato nel procedimento e non sorretto, in quella fase, da elementi tali da giustificare il blocco dell’accordo. Anche qui il messaggio è preciso: le criticità tecniche vanno affrontate nella sede e nel tempo corretti, non usate alla fine come veto politico-amministrativo.
C’è ancora un passaggio fondamentale su cui il Tar è esplicito: Galliate non viene estromessa. La sentenza respinge infatti la richiesta di dichiarare che il Comune non sia un soggetto necessario nell’accordo di pianificazione. Dunque il tribunale non dice che Galliate non conta o che possa essere scavalcata; dice una cosa diversa e più sottile: Galliate deve partecipare, ma deve farlo nel rispetto della logica collaborativa propria dell’accordo di pianificazione. Non ha vinto, insomma, la linea di chi sosteneva che bastassero Regione, Provincia e Novara; ha vinto piuttosto la linea secondo cui Galliate c’è, ma non può bloccare tutto con una delibera costruita in quel modo.
Alla fine il dispositivo riassume con nettezza l’esito complessivo. I ricorsi di ambientalisti, cittadini e società agricola Uglietti vengono respinti perché ritenuti infondati. I ricorsi dei proprietari dei terreni e di Develog contro il no di Galliate vengono accolti nei limiti indicati, con conseguente annullamento della delibera del consiglio comunale di Galliate del 30 ottobre 2024.
Che cosa succede ora, dunque? La sentenza consente di dare una risposta abbastanza precisa: non siamo davanti a un via libera definitivo e automatico alla costruzione del polo logistico, ma a una riapertura dell’iter. Il progetto esce dalla sentenza con un impianto giuridico rafforzato, perché il Tar ha respinto le contestazioni principali su legittimazione di Develog, conformità urbanistica e incompatibilità con i piani sovraordinati.
Ma l’iter non è ancora concluso, perché la stessa sentenza ricorda che, dopo il piano strategico e l’accordo di pianificazione, resta da approvare lo strumento urbanistico esecutivo. Inoltre Galliate resta un soggetto necessario nel procedimento, pur avendo visto annullato il proprio no. In concreto, quindi, la partita torna sul piano amministrativo: l’accordo di pianificazione dovrà essere ripreso, Galliate dovrà nuovamente esprimersi dentro il procedimento e i successivi passaggi tecnici e urbanistici dovranno ancora essere compiuti. È questo il vero effetto della sentenza: non la parola definitiva sulla costruzione, ma la caduta dell’ostacolo che aveva congelato il progetto e la riapertura del percorso che dovrà portare, se saranno completati tutti i passaggi, alla sua attuazione.







